incapacità lavorativa

La Cassazione, con sentenza del 9 settembre 2021, n. 32649, ha affermato che può essere riconosciuto il danno patrimoniale anche a favore del soggetto che, subita una lesione, al momento del sinistro, sia privo di un’occupazione lavorativa e, dunque, di un reddito.

1. La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente era stato investito sulle strisce pedonali da un’autovettura e poiché, al momento dei fatti, non aveva alcuna occupazione la Corte d’appello aveva rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice per il risarcimento del danno subito dalla vittima. La Corte, infatti, riteneva non gli spettasse alcun risarcimento del danno relativo alla lesione della propria capacità lavorativa specifica né al risarcimento del danno futuro da incapacità lavorativa generica. Al contrario la Cassazione che ha ritenuto spettante al disoccupato il danno patrimoniale da incapacità lavorativa pari al triplo dell’assegno sociale.

2. Danno da incapacità lavorativa

È necessario distinguere tra:

  • incapacità lavorativa generica che impedisce, anche potenzialmente, ad una persona di svolgere una qualsiasi attività e, quindi, di produrre un reddito.
  • incapacità lavorativa specifica che colpisce chi non può più continuare a fare il lavoro svolto fino a quel momento.

Pertanto, il danno di incapacità lavorativa, è quello che non consente ad una persona di continuare a svolgere la sua attività ma anche che non permette ad un disoccupato di cercarsi un lavoro, poiché non sarà in grado di farlo per un periodo di tempo oppure in modo permanente.

3. La decisione della Corte

La Cassazione, con sentenza del 9 settembre 2021, n. 32649, specifica che al danneggiato devono essere risarciti:

  • i danni patrimoniali conseguenti alla derivata incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa prestata fino a quel momento, cioè i danni da incapacità lavorativa specifica;
  • gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, “allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito”.

Quindi, la lesione della capacità lavorativa generica può costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso in quello biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso che non può essere escluso per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica, che si integra invece in un danno di natura patrimoniale derivante dalla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona danneggiata.

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

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