risarcibilità per danno fisico

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37477/2022 afferma la risarcibilità del danno fisico derivante dal sinistro stradale senza esami strumentali a condizione che l’esistenza dei postumi sia affermata dal medico legale. 

Nel 2013 Tizio rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale gli venivano diagnosticati un trauma cranico, la distrazione cervicale e un trauma policontusivo da cui derivavano danni biologici temporanei e permanenti. Veniva instaurata ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005 trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa ai fini del risarcimento del danno per mezzo di una agenzia di infortunistica. 

L’offerta ricevuta in sede stragiudiziale non veniva ritenuta satisfattiva dal danneggiato che ricorreva in giudizio innanzi al giudice di pace richiedendo inoltre il pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale.

Le richieste venivano tuttavia rigettate, sia in primo grado che in secondo. I giudicanti ritenevano che la lesione permanente di lieve entità (2,5%) non era stata dimostrata con esami strumentali ma solo clinicamente e obiettivamente dal medico legale mediante la CTU richiesta in fase giudiziale con esclusione di ogni risarcimento per il danno biologico permanente.

Per quanto atteneva invece “le asserite spese di assistenza stragiudiziale”, venivano ritenute non compatibili “con i tempi ridotti dell’avvenuto risarcimento da parte della compagnia …e dell’importo già da questa corrisposto a titolo di patrocinio”

Tali esclusioni venivano poste dal danneggiato alla base del ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione in relazione al primo motivo richiama la normativa e le modifiche introdotte nel sistema risarcitorio del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139. 

L’art. 139, comma 3-ter dispone che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Però al comma 3-quater aggiunge che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui … art. 139 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Quindi la normativa e il legislatore affermano che, nel caso di microlesioni,  la prova della lesione non può essere intesa nel senso che deve essere fornita sempre e comunque con l’accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.). Infatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.

Pertanto, accanto a situazioni nelle quali l’accertamento strumentale risulta concretamente l’unico in grado di fornire la prova rigorosa richiesta dalla legge, ve ne possano essere altre nelle quali è possibile pervenire ad una diagnosi anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, che dovrà rassegnare al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili.

Ciò vuol dire che anche nel caso di lesioni micro-permanenti sono ammissibili  fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l’unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in alternativa rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico, demandato al medico legale.

Nel caso di specie la Cassazione ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse errato nel subordinare la risarcibilità del danno di lieve entità al suo accertamento tramite criteri di tipo strumentale, quando vi era stato l’accertamento mediante C.T.U. che aveva attestato l’esistenza del danno.

In relazione al secondo motivo, circa le spese di assistenza stragiudiziale, la Corte ritiene di accogliere anche questo in quanto, “in tema di responsabilità civile da circolazione, le spese sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società infortunistica, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’art. 1223 c.c.. L’utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micro-permanente, dev’essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (tra esse compresa il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell’interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio”.

Con l’accoglimento dei motivi la Corte accoglie il ricorso, e, per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al giudice competente.

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