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Per danno non patrimoniale si intende la sofferenza psico-fisica derivante dalla commissione di un illecito. La sua risarcibilità è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

I tipi di danno non patrimoniale

Nel tempo sia la Giurisprudenza che la Dottrina hanno scolpito la materia e hanno, infine, portato a elaborare una serie definita di danni non patrimoniali. Fra questi il danno morale, inteso come il  turbamento, non permanente, dello stato d’animo di una persona. Il danno esistenziale, quel danno che compromette la possibilità di svolgere le cosiddette attività che realizzano la persona umana. Un concetto costituzionalmente previsto e garantito persino dall’articolo 3 della Costituzione. 

C’è poi il danno biologico, che è una lesione psico-fisica della persona che incide sul suo vivere quotidiano e sulle sue relazioni. Questo danno è quantificabile solo previo accertamento medico legale. 

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale può essere tipico, come da previsione dell’articolo 2059 del codice civile e quindi risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Oppure atipico (articolo 2043 del codice civile) e alla base del risarcimento del danno non patrimoniale c’è, questa volta, il presupposto che alla persona sia stato cagionato un danno ingiusto, ovvero la lesione di un diritto o di un interesse protetto dall’ordinamento.