Articolo a cura dell’Avvocato Ivana Consolo

Non è raro essere coinvolti in un incidente stradale senza che nessuno abbia assistito all’accaduto e quindi alla sua dinamica.

Pensiamo ad esempio al sinistro che si verifica in una strada secondaria poco frequentata, oppure lungo un’arteria stradale molto trafficata durante il giorno ma praticamente deserta se il sinistro si verifica a notte fonda.


Se vi siete trovati in una simile situazione, o temete possa succedervi, in questo articolo vi verranno fornite informazioni utilissime sulle conseguenze pratiche e legali di un incidente senza prove, nonché in merito a come è bene che vi comportiate ogniqualvolta incorriate in un incidente.

SINISTRI STRADALI: COSA PREVEDE LA LEGGE?

Un incidente stradale rappresenta un evento sicuramente spiacevole, molto spesso pericoloso e talvolta letale; ma soprattutto, dal punto di vista normativo, è un qualcosa di ben più complesso di quanto si possa credere.
Preliminarmente, appare opportuno in tale sede accennare a ciò che la legge prevede che si debba sempre fare nell’ipotesi di sinistro stradale.


Anzitutto, va avvertita la propria compagnia di assicurazioni; non è difatti possibile lasciare l’assicurazione estromessa o non informata da una qualsiasi richiesta di risarcimento danni.

In caso di sinistro, la denuncia va inviata alla Sede Legale della compagnia assicuratrice tramite raccomandata a/r. Nel testo della denuncia bisogna riportare: i dati dei veicoli coinvolti nell’incidente; i dati degli assicurati (di entrambe le parti); la ricostruzione della dinamica del sinistro; l’intenzione di chiedere un risarcimento dei danni.


Dal momento che il presente articolo si occupa della presenza o meno di testimoni in caso di sinistro, c’è da sapere fin da subito che le nuove regole sui testimoni di un incidente stradale impongono che costoro si debbano immediatamente indicare nel modulo di constatazione amichevole (CID) o nel verbale delle Forze dell’Ordine. I loro nominativi devono comparire anche sulla denuncia del sinistro inviata alla propria compagnia di assicurazioni. Se ciò non dovesse essere fatto, non sarà possibile citarli come testi in un’eventuale causa intentata per avere il risarcimento danni.


L’assicurato che non provvede ad indicare i testimoni nella denuncia di sinistro, vengono lui concessi dalla compagnia 60 giorni di tempo per potervi provvedere (il termine decorre dalla data in cui è pervenuta la raccomandata). Se l’assicurato non ottempera neppure entro tale termine, la sua diventerà una richiesta di risarcimento danni senza testimoni.


Esistono tuttavia 3 eccezioni: impossibilità di identificare il testimone nell’immediato (ad esempio perché sprovvisto di documenti o perché rintracciabile solo in un secondo momento); il testimone è già stato identificato sul luogo dalle Forze dell’Ordine e quindi le sue generalità sono riportate sul verbale dell’incidente; il sinistro ha causato danni anche alle persone.


La normativa impone poi che uno stesso testimone possa essere citato al massimo in 3 cause nell’arco di 5 anni. Fornite tutte le informazioni essenziali e di base, a questo punto si può entrare nel vivo del presente contributo.

Si diceva che un sinistro implica svariati fattori a cui porre molta attenzione. Ogni utente della strada, deve sapere che la sua condotta non deve tener conto del solo Codice della Strada, ma anche del Codice Civile e delle regole non scritte dettate dal comune buon senso, ovvero le norme generali di prudenza.


• Leggendo il Codice Civile, all’art. 2054, dispone che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (questo potrebbe essere un articolo di legge interessante per chi, non volendo addossarsi tutta la responsabilità di un incidente stradale, volesse chiudere la questione stabilendo una corresponsabilità fra i due automobilisti). Ma bisogna anche osservare che, trattandosi di presunzione legale (da un fatto noto – il sinistro – si ricava senza dubbio alcuno l’esistenza di una circostanza non nota – la corresponsabilità), l’unico modo per dimostrare che non vi sia corresponsabilità sarebbe quello di addurre delle prove ben precise e circostanziate.


• Il comune buon senso e le generali norme di prudenza, impongono ad ogni conducente di veicoli l’adozione di tutte le precauzioni possibili. Il conducente deve guidare il veicolo prevedendo che “dietro l’angolo” possa sempre nascondersi il pericolo o l’insidia. Chi guida, deve saper anticipare le condotte degli altri utenti della strada: se si percorre una via che svolta repentinamente in un’altra traversa, bisogna prevedere l’eventualità che un altro veicolo possa d’improvviso giungere in opposta e vietata direzione; se si guida in condizioni climatiche poco favorevoli, occorre adattare la guida alle condizioni in parola; non bisogna mai distrarsi alla guida (assolutamente bandito l’utilizzo del cellulare, tollerato solo mediante dispositivi auricolari o kit vivavoce). L’inosservanza di tali regole di condotta, non può che agevolare il ricorso alla presunzione di responsabilità/corresponsabilità in caso di sinistro.

Un conducente che ha ben presenti le regole di cui sopra, nel caso in cui si ritrovi coinvolto in un incidente, ha tutto l’interesse a dimostrare di non avere alcuna responsabilità; difficilmente accetterebbe di buon grado l’operatività dell’art. 2054 del Codice Civile.


Ecco quindi che diviene del tutto essenziale poter disporre di prove, principalmente avere dei testimoni che sostengano la versione dei fatti così come addotta dal conducente diligente.

Se Tizio percorre diligentemente una via che svolta in un’altra traversa, e dalla traversa spunta all’improvviso il veicolo di Sempronio che procede in controsenso, è molto probabileche si verifichi la collisione tra i due mezzi.

Ma se all’intersezione tra le due strade è presente Caio, che ha visto chiaramente la dinamica del sinistro, il disposto dell’art. 2054 non opererà: Tizio potrà vincere la presunzione legale circa la corresponsabilità, e potrà avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti di Sempronio.


Del tutto diverso è il caso in cui né Caio, né nessun altro testimone, fosse stato presente al momento del sinistro. Come potrebbe Tizio, in tale circostanza, sottrarsi alla presunzione di corresponsabilità?


INCIDENTE SENZA TESTIMONI: COSA FARE PER TUTELARSI E CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Cerchiamo di dare risposta alla domanda attorno a cui ruota il presente articolo:


• Incidente senza testimoni:
cosa può fare il conducente diligente per esimersi da ogni responsabilità ed azionare una domanda di risarcimento danni?
Ebbene, nella maggior parte dei casi, se si ha a che fare con persone dotate di buon senso, chi ha la responsabilità ammette la propria colpa e firma la constatazione amichevole (il cosiddetto Modello CID) dando così il via alla pratica risarcitoria a suo carico. Nei casi in cui non si trovi un accordo, la situazione diventa più complessa. Ma procediamo con ordine.
Per ottenere il risarcimento danni senza testimoni è necessario che, chi avvia il procedimento, sia a conoscenza di un fattore molto importante.


L’onere della prova ricade su chi avvia la causa di risarcimento. Il danneggiato, ha cioè l’obbligo tassativo di fornire valide ragioni, tali cioè da far ritenere costui del tutto esente da colpa nell’incidente.

Alla stessa maniera, dovrà provare di aver fatto qualsiasi cosa per evitare il sinistro.
Tornando all’esempio del paragrafo che precede: se Tizio intendesse chiedere a Sempronio il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’impatto tra i due veicoli, dovrebbe dimostrare che Sempronio procedeva a velocità sostenuta in senso vietato di marcia.

Al contempo, dovrebbe dimostrare di aver personalmente tenuto una condotta di guida prudente, di non aver percorso la via che svoltava nella traversa a velocità sostenuta, di aver ulteriormente rallentato prima di svoltare, suonando persino il clacson per ulteriore prudenza (immaginando cioè che qualcuno potesse sopraggiungere in controsenso). Ma come fare a dimostrare tutto ciò? Ecco alcuni utilissimi consigli:

• Chi rimane coinvolto in un incidente stradale in assenza di testimoni, deve sempre avere ben presente l’utilità di chiamare le Forze dell’Ordine. In questo modo, queste ultime potranno fare i rilievi di legge e definire in maniera quanto più corretta e realistica possibile la dinamica dell’incidente.

• Ciò che invece è consigliabile non fare, è sistemare l’auto prima che la vicenda non sia definitivamente chiarita. Difatti, la tipologia e l’entità dei danni riportati dai veicoli, è un elemento che può far capire che uno dei conducenti ha avuto la colpa dell’incidente al 100%.

Con il verbale delle Forze dell’Ordine in mano, si può tentare una causa in Tribunale e chiedere al Giudice di nominare un Consulente Tecnico che verifichi lo stato delle auto, ricostruendo la dinamica del sinistro ed individuandone la responsabilità.


• Anche la cosiddetta “scatola nera” può divenire una testimone chiave di un sinistro. Trattasi di un dispositivo elettronico con GPS installato sulle auto, in grado di rilevare con precisione il comportamento del conducente alla guida. La scatola nera può dunque essere in grado di determinare chi ha ragione e chi ha torto in caso di incidente stradale. Queste rilevazioni hanno pieno valore di prova, al pari del verbale delle Forze dell’Ordine. E’ bene sapere che la scatola nera non può essere disinstallata, manomessa o resa non funzionante. Chi provasse a farlo, rischierebbe di essere denunciato per frode.


• Da ultimo, si richiama l’attenzione su di una ipotesi ancor più particolare. E’ sempre bene annotare numero di targa del veicolo con cui ci si è scontrati, così come è buona norma scattare immediatamente fotografie dello stato dei luoghi e dei veicoli.

Può tuttavia capitare che il danno sia provocato da un’auto che si dà subito alla fuga, quindi il danneggiato non ha il tempo materiale di fare alcunchè.

Ebbene, secondo un’interessante pronunzia della Cassazione (Ordinanza n. 18097/2020) una denuncia incompleta non può condizionare una domanda di risarcimento. Più precisamente, la mancata indicazione di testimoni sulla denuncia non può comportare, di per sé, il rifiuto della domanda di risarcimento. Quindi, non è legittimo caricare il danneggiato di un obbligo eccessivo di collaborazione rispetto alle sue risorse.


Alla luce di quanto sin qui esposto, appare sicuramente chiara la difficoltà ad agire in assenza di testimoni; tuttavia non è del tutto impossibile chiedere ed ottenere qualcosa. Con l’adozione di tutti gli accorgimenti che si è cercato di suggerire, anche in assenza di testimoni si può riuscire a fornire la prova dell’altrui condotta responsabile, vincendo la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 del Codice Civile ed avviando l’iter che può sfociare in un risarcimento a favore del conducente diligente.

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