danno al feto

In tema di responsabilità medica, per la Corte di Cassazione, con la Sent. n. 32657/2021, occorre tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno oppure lo avrebbe solo ridotto.

1. La vicenda

Una coppia di genitori, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di primo grado l’azienda sanitaria regionale chiedendo il risarcimento del danno per le gravi patologie neurologiche del figlio, conseguenza delle negligenze e dei ritardi dei sanitari. 

Il Tribunale adito, previa CTU, reputava che il 40% del danno restasse a carico della parte danneggiata per il concorso della patologia di cui era portatrice la madre, quindi accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava la convenuta al pagamento.

Avverso detta sentenza proponevano appello principale i genitori ed appello incidentale la stessa società assicuratrice.

La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello principale condannando l’azienda al pagamento degli ulteriori importi in favore del minore ed in favore dei genitori a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. 

La corte osservava come spettasse il risarcimento del danno, nel caso di responsabilità medica per erronea diagnosi concernente il feto, in favore non solo della madre, ma anche del padre. Inoltre aggiungeva come si fosse verificata carenza assistenziale per l’omessa tempestiva ospedalizzazione della paziente ed anticipazione del parto, i quali, ove eseguiti, avrebbero “con probabilità vicina alla certezza”, evitato, o quanto meno ridotto, la progressione dei danni intrauterini fetali e l’entità delle lesioni neurologiche irreversibili da cui era affetto il minore e che pertanto era illogico ritenere che la situazione patologica materna costituisse elemento fortuito di diminuzione della rilevanza degli inadempimenti sanitari.

Le parti proponevano ricorso per cassazione. 

2. I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione

2.1. Contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti di terzi

L’azienda sanitaria e la compagnia assicurativa nei motivi di ricorso sostenevano che, data la natura extracontrattuale della responsabilità con riferimento ai genitori agenti in proprio, non essendo configurabile un contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti di terzi, si era compiuta al momento della citazione la prescrizione quinquennale.
La corte non accoglie tale motivo in quanto il contratto stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riversa per sua natura effetti protettivi a vantaggio, non solo della gestante e del nato, ma anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno (in tal senso Cass n. 2354 del 2010, Cass n. 16754 del 2012, Cass n. 10812 del 2019 e Cass n. 14615 del 2020).

Tali effetti non si hanno in relazione alle prestazioni sanitarie di altro tipo, in cui manca un’incidenza diretta dell’obbligazione sanitaria verso i congiunti del paziente, quindi gli effetti protettivi e la responsabilità contrattuale sussistono solo tra il medico e il paziente.

2.2 L’incidenza causale della patologia pregressa

Altro motivo di ricorso ha ad oggetto l’adesione della corte d’appello alla CTU e la determinazione in maniera non corrispondente del quantum debeatur.

La corte territoriale aveva espresso un giudizio di fatto in termini sia di neutralizzazione che di riduzione delle conseguenze della patologia pregressa da parte dell’intervento sanitario ove svolto in modo diligente, collegando a tale accertamento gli effetti giuridici della neutralizzazione (irrilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile) e non quelli della riduzione.

Secondo la Cassazione, tale motivazione è contraddittoria, infatti, non è possibile assimilare la neutralizzazione degli esiti della patologia pregressa con la riduzione degli stessi dal momento che sono diverse le conseguenze giuridiche dei due presupposti di fatto. La Corte precisa che

  • se l’intervento sanitario fosse stato in grado di neutralizzare la patologia pregressa non si sarebbe posto un problema di concausa di lesione e sarebbe stato corretto concludere nel senso della irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile. 
  • se le conseguenze del fattore naturale fossero tate soltanto ridotte dal tempestivo intervento sanitario, non si sarebbe potuta negare l’incidenza delle stesse al livello della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c.

2.2.1 Menomazioni coesistenti e concorrenti

La Corte precisa come è necessario distinguere tra:

  • menomazioni coesistenti: le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole o associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi. Tali menomazioni sono di norma (e salvo specificità del caso concreto) irrilevanti ai fini della liquidazione.
  • menomazioni concorrenti: menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate; più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. 

Quindi le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione ai fini della liquidazione.

La Corte conclude affermando che il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo di neutralizzazione o di riduzione delle conseguenze della patologia pregressa e deve collegarvi il conforme effetto giuridico. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello in relazione ai motivi accolti.

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

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