I Introduzione al risarcimento del danno in caso di morte

Per lunghi anni, si è assistito ad un orientamento da parte dei Tribunali e delle Corti territoriali circa il disconoscimento o parziale riconoscimento del risarcimento del danno in caso di morte o, tecnicamente, del danno da perdita del rapporto parentale in mancanza di allegazioni documentali volte a comprovare il rapporto affettivo tra la vittima e gli eredi.

Ad invertire tale tendenza, una recentissima ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. VI, 15 febbraio 2018 n. 3767, la quale, in merito al riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha sancito una vera e propria inversione dell’onere della prova.

Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dai congiunti di un uomo deceduto a seguito dell’investimento da parte di un autocarro. Sia in primo che in secondo grado, però, le domande attoree non trovano del tutto accoglimento. In particolare la Corte d’Appello motiva che la domanda della madre e dei fratelli della vittima non risultava supportata da un’effettiva prova della compromissione del rapporto affettivo con la vittima.

Pur riconoscendo un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, la Corte territoriale accoglie invece la domanda di risarcimento della moglie e dei figli ma, ritenendo che il danno non patrimoniale dovesse essere parametrato alla realtà socio economica di provenienza, avendo accertato in Romania la residenza degli attori, decurta di un ulteriore 30% l’importo da risarcire.

I congiunti della vittima ricorrono dunque in Cassazione, sulla base di tre motivi.

II E’ irrilevante la realtà socio-economica di provenienza della vittima

La Cassazione ritiene il ricorso fondato e ricorda che «la realtà socio economica nella quale vive la vittima di un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano» (ex multis, Cass. civ. n. 7932/2012 e Cass. civ. n. 12146/2016), e ritiene non  condivisibili le deduzioni depositate dalla Compagnia di Assicurazione nel controricorso.

Pur ammettendo che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia una funzione compensativa, da ciò, sottolinea la Corte, non discende la conseguenza che «il pretium doloris sia in funzione della residenza del danneggiato», per una duplice ragione: logica e giuridica.

III Le ragioni giuridiche e logiche dietro il pronunciamento della Cassazione

Nella stima di ogni danno non patrimoniale, ricorda la Corte, si deve tener conto delle conseguenze dell’illecito, ex art. 1223 c.c., ossia dei pregiudizi che la vittima avrebbe evitato in assenza del fatto illecito, e che devono essere stimati in base alla natura ed alla consistenza dell’interesse che li sottende. Per ciò, sottolinea la Cassazione, il risarcimento che monetizza tale tipo di danno non potrà mai variare in funzione della residenza del danneggiato, sia perché il luogo dove vive la vittima non è una conseguenza del fatto illecito, sia perché tra le conseguenze del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro, sia perché il risarcimento in denaro non necessariamente sarà speso, ma potrebbe anche essere investito, sia infine perché l’obbligazione si estingue con il pagamento del risarcimento: il post factum è giuridicamente irrilevante.

La Cassazione afferma poi che paradossale è anche la ragione logica sottesa alla tesi della compagnia assicurativa, poiché se dalla natura del risarcimento si fa discendere la pretesa di variarlo in funzione della resistenza dell’avente diritto, questa regola dovrebbe valere anche in bonam partem con la conseguenza che, ad esempio,  il creditore potrebbe trasferirsi in un Paese dall’elevato reddito pro- capite per pretendere un maggior risarcimento.

IV L’inversione dell’onore della prova

La Cassazione ritiene inoltre fondato il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2043, 2059, 2727 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla madre e dai fratelli della vittima sulla base che non avevano ritenuto provata l’esistenza di un rapporto affettivo con la vittima, che si era trasferita in Italia dal 1992. Quindi sarebbe spettato alla madre dimostrare di aver sofferto per la morte del figlio.

La Cassazione ritiene non conforme a diritto tale statuizione, poiché la prova poteva essere fornita tramite presunzioni semplice o invocando massime d’esperienza e l’id quod plerumque accidit. Nel caso di morte di un congiunto, è l’esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare superstite: la lontananza non è di per sé circostanza idonea a far presumere l’assenza di un legame affettivo.

La Corte territoriale ha dunque violato, conclude la Cassazione, sia l’art. 2727 c.c. , negando rilievo ad un fatto di per sé bastevole a dimostrare l’esistenza di un danno, sia le regole sul riparto dell’onere della prova, perché aveva posto in capo agli attori l’onere di provare l’assenza di fatti impeditivi della propria pretesa.

V La presunzione di sofferenza dei parenti

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in virtù del seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: «L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli delle vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, che potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).

Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza del decesso della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo».

Di Benito De Siero

Laureato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Avvocato con preparazione avanzata in gestione e controllo delle controversie in ambito medico-sanitario. Specializzato in: tutela del malato, risarcimento danni. Studio legale De Siero