I – La perizia

Una perizia è una analisi di una particolare situazione effettuata da un tecnico, un esperto riconosciuto e qualificato. A seconda dell’argomento il tecnico può essere un ingegnere o un architetto, oppure un medico, come nel caso in esame.

Essa può essere redatta all’interno o meno di un procedimento, civile o penale e non è da confondersi con la Consulenza Tecnica: la prima è infatti un istituto processuale mentre la seconda può essere un mezzo di prova.

II – Cos’è la perizia medico legale?

In questo articolo, però, ci soffermiamo su una perizia in particolare: la perizia medico legale, detta anche relazione medico legale. Essa può essere considerata come un raccordo fra la medicina e il diritto ed è auspicabile[1] che sia redatta da un medico specializzato in Medicina Legale.

Redazione di una perizia medico legale

 Si tratta quindi di un mezzo per accertare i risvolti giuridici di un determinato evento che ha a che fare con la salute della persona.

Una relazione medico legale[2] può essere chiesta in ambito civile, sanitario, lavorativo, previdenziale e può risultare fondamentale nell’ottenere indennizzi assicurativi, risarcimenti del danno in ambito civile oppure il riconoscimento di una disabilità.

La relazione, in definitiva, è un documento tecnico che mira a far luce sul nesso causa-effetto fra un determinato evento (un incidente stradale, un’aggressione, una malattia, un caso di malasanità) e il danno subito dal portatore di interesse, quantificandolo in maniera specifica.

III-Come si compone una perizia medico legale?

Una perizia si compone innanzitutto di una introduzione in cui sono riportati i dati anagrafici del soggetto per la quale è scritta.

Segue poi una parte tecnica che ricostruisce nel dettaglio il fatto oggetto del contendere (per esempio un incidente stradale nelle sue precise dinamiche o un presunto caso di malasanità) e che contiene la documentazione medica in possesso del portatore di interesse (per esempio visite specialistiche, lastre o altri esami diagnostici).

Si arriva a questo punto alle considerazioni di carattere medico legale che, come detto, puntano a evidenziare il nesso di causalità materiale fra l’evento in esame come un classico incidente stradale e il danno subito dal soggetto che richiede la perizia.

Incidente Stradale

L’atto si conclude con le considerazioni finali dell’esperto che fa una sintesi del caso pervenendo a valutare nello specifico i danni occorsi al portatore di interesse, che possono essere temporanei e/o permanenti.

I danni temporanei comportano una riduzione delle capacità in ambito quotidiano e dinamico-relazionale della persona e rientrano, nell’ambito dei danni non patrimoniali causando una quota di invalidità espressa in giorni dal medico legale.

A seconda della gravità del danno viene stabilito un valore, su base percentuale, per i diversi gradi di invalidità.

Il medico legale può inoltre ravvisare un danno permanente, identificato come danno biologico (in ambito di responsabilità civile) o invalidità permanente (in ambito di polizze private).

In questo caso il paziente ha subito una menomazione caratterizzata da una alterazione, permanente appunto, dello stato di salute di cui godeva prima dell’evento in questione.

Nell’ambito delle polizze private invece anziché lo “stato di salute” dovrà essere valutata la capacità lavorativa generica del danneggiato.

Anche in questi casi, sulla base degli opportuni accertamenti e della documentazione, il medico legale esprimerà il danno riportato in termini percentuali.

Esistono poi ulteriori voci di danno che possono essere parte della perizia (si pensi ad esempio alla riduzione della capacità lavorativa specifica), che caso per caso meritano opportune identificazione e quantificazione da parte del medico legale.


[1] in ambito privato, con l’eccezione della radiologia e dell’anestesia, qualunque medico può fare qualunque attività. Paradossalmente un medico può operare il cuore in casa di cura privata…allo stesso modo qualunque medico può redigere una relazione medico legale.

[2] giusto per essere precisi: per praticità chiamiamo tutte le relazioni medico-legali “perizia”, però la perizia vera e propria è solo quella scritta dal consulente del giudice per la corte di appello; tutte le altre sono “relazioni”.