I COSA SI INTENDE PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA?

La responsabilità professionale, in ogni ambito lavorativo, è la consapevolezza di un soggetto ad assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, mantenendo – con criteriologia ex ante – un comportamento idoneo.

Ciò può mettere l’infermiere dinnanzi alla possibilità di essere chiamato a rispondere di una condotta professionale quando non aderente a leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nel caso specifico dell’ambito sanitario la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9739/2005, esamina le diverse questioni riguardanti la responsabilità del personale medico e del personale sanitario, stabilendo che:

“..Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ‘ex lege’ di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà, costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; sono dunque portatori di una posizione di protezione, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico di provvedere alla tutela di questo bene, contro qualsivoglia pericolo, atto a minacciarne l’integrità’’(Cass.447/2000).

Dunque, si deduce che, la responsabilità professionale dell’operatore sanitario nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente.

Esistono diverse tipologie di responsabilità:

penale, è la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato;

civile, è la responsabilità che scaturisce da un atto illecito che abbia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale;

disciplinare, è la responsabilità che discende dalla violazione di una norma disciplinare.

I criteri guida per definire la responsabilità di un professionista sono:

profilo professionale;

formazione universitaria;

codice deontologico.

Nel caso specifico della professione infermieristica risulta rilevante citare il D.M. n. 739/94 in cui si afferma che “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”.

Inoltre con la legge n. 42/99 si conferisce pieno riconoscimento, sia giuridico che formale, all’attività dell’infermiere; con questa normativa è stata abolita la metodologia di lavoro per mansioni a favore di quella per obiettivi di assistenza ed è stata abolita la denominazione di professione sanitaria ausiliaria in favore di “professione sanitaria infermieristica”.

In altre parole le attività assistenziali infermieristiche non sono più subordinate e dipendenti a quelle del medico ma vengono determinate in base al giudizio critico del infermiere stesso.

Per questo motivo sono stati introdotti nella scienza infermieristica i concetti di autonomia e responsabilità.

II RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA NELLA PRATICA ASSISTENZIALE

Oggi sono diversi i casi di responsabilità professionale legati alle attività sanitarie di competenza infermieristica.

Alcuni di questi hanno evidenziato la cruciale importanza dell’adozione delle nursing best practice guidelines nell’attività clinica ed hanno ulteriormente implementato le attività di risk management in sanità.

In modo particolare si fa riferimento alla gestione infermieristica nei seguenti casi:

1. Emergenza / urgenza

2. Somministrazione della terapia farmacologica

3. Attività infermieristica in sala operatoria.

1. L’infermiere nei settings di emergenza ed urgenza svolge un ruolo fondamentale in quanto è chiamato ad effettuare, sulla base di una specifica formazione, una valutazione immediata del caso, coordinando eventualmente e contemporaneamente la propria equipe insieme al supporto del medico di riferimento.

Eventuali profili di responsabilità a carico dell’infermiere possono derivare da valutazioni errate circa lo stato di salute del paziente con conseguente adozione di provvedimenti inadeguati alle condizioni del paziente stesso.

Tali imputazioni possono riguardare sia l’infermiere addetto alla centrale operativa 118 e sia l’infermiere che opera nel triage di un Pronto Soccorso.

2. Nell’ambito della somministrazione dei farmaci si ritiene utile citare a titolo esemplificativo l’orientamento giurisprudenziale in materia.

Ex multis: la sentenza n. 1878/2000 con cui la Corte di Cassazione ha sancito che “l’attività’ di somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. In caso di dubbi sul dosaggio prescritto l’infermiere si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto bensì per richiamarne l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. Il medico risponde per la posizione di garanzia rivestita rispetto ai malati”.

3. Per quanto riguarda l’assistenza in sala operatoria, i casi di responsabilità professionale infermieristica possono derivare da errori riguardanti diversi aspetti della pratica professionale.

Fra questi lo scorretto posizionamento del paziente sul lettino operatorio, il mancato controllo della sterilità degli strumenti e del corretto funzionamento degli apparecchi utilizzati durante la seduta operatoria, l’errato posizionamento della piastra dell’elettrobisturi che può comportare ustioni e la dimenticanza di garze e ferri chirurgici all’interno del paziente, tutti eventi imputabili alle figure infermieristiche specializzate, ovvero il responsabile dell’assistenza di sala e il ferrista, unitamente all’equipe medico-chirurgica.

Dunque è chiaro che autonomia e responsabilità vanno considerate come due facce di una stessa medaglia, per cui si rende necessario per il professionista infermiere avvalersi di strumenti che vadano a tutelare il proprio profilo.

La cartella infermieristica e la diagnosi infermieristica che hanno il fine ultimo di documentare e quindi rendere concreto il processo di nursing che l’infermiere attua nella pratica clinica, le checklist che facilitano l’aderenza agli standard di sicurezza raccomandati ed ovviamente il consenso informato condicio sine qua non per poter svolgere le pratiche assistenziali.

III INFERMIERE LEGALE FORENSE

Si intende una figura specializzata che sia in grado di fornire consulenza nei contenziosi sanitari riguardanti la professione.

Nasce così la figura del Legal Nurse Consultant (LNC), ovvero l’Infermiere Legale Forense, figura infermieristica specializzata che si afferma in Italia solo negli anni 2000 con

l’introduzione del master universitario di I livello (DM 270/04 e Legge 43/06). L’attività dell’infermiere forense viene definita dall’American Forensic Nurse (AFN), associazione degli infermieri forensi americani nata nel 1983, come “l’applicazione delle conoscenze infermieristiche alle procedure pubbliche o giudiziarie.

Consiste inoltre nell’applicazione di procedimenti propri della medicina legale, in combinazione con una preparazione bio-psico-sociale dell’infermiere, nel campo dell’indagine scientifica del trattamento di casi di lesione e/o decesso di vittime di abusi, violenza, attività delinquenziale ed incidenti traumatici”.

In Italia lo sviluppo di questa figura infermieristica specializzata è ostacolato, per cui nasce l’Associazione Infermieri Legali e Forensi (AILF, 2009) tra i cui propositi vi è la promozione, il riconoscimento e la valorizzazione di questa figura professionale, con lo scopo di ottenere un albo specifico per i CTU infermieri in tutti i tribunali italiani che possa valorizzare sempre di più la consulenza legale infermieristica e quindi garantire maggiore correttezza nella gestione dei contenziosi sanitari legati a questo ambito e allo stesso tempo fornire nuove basi per il miglioramento delle best practice sanitarie esistenti e lo sviluppo di nuove linee guida.

Di Giovanna Mascaro

Laureata in Infermieristica presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro con il massimo dei voti e lode, svolge la professione infermieristica a Firenze presso Ospedale San Giovanni di Dio. Frequenta il Master di I livello in Infermieristica Forense presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" effettuando il tirocinio formativo presso lo studio medico legale del Dr. Niccolo' Maria Sposimo